mercoledì 14 settembre 2016

Bollo auto, non si deve più pagare se la cartella esattoriale arriva dopo tre anni.

La prescrizione del pagamento non effettuato avviene dopo tre anni dal mancato accertamento e non più a cinque anni.

Il bollo auto dunque non si paga più se è caduto in prescrizione, ovvero, se il sollecito di pagamento o la cartella di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, non arriva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il tributo non sarà più dovuto, a stabilirlo è l'articolo 1, comma 163, della legge 296/06 che chiarisce come (la cartella di pagamento) deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, a pubblicarlo è l’Autorevole sito dello studiocataldi.it

Esempio chiarificatore: dunque per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dal 1° gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo), e la prescrizione si compirebbe a partire dal primo gennaio 2020, trascorsi 3 anni da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, se nel frattempo non sovviene nessuna notifica da parte dell’Ente, il tributo non deve essere più pagato.

Per il ricorso avverso la cartella di pagamento, la data da considerare è quella del ricevimento e non quella dell’invio della stessa, esso va presentato al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine d’impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica).

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