Se dopo il divorzio, uno dei coniugi rifà la sua vita con altro partner, non gli spetta più l’assegno di mantenimento, anche se non si è risposato.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha giudicato superfluo l’assegno di mantenimento allorquando uno dei due ha ricostruito la sua vita formando una nuova famiglia anche senza essersi risposati, basta la certezza che la parte precedentemente più disagiata abbia o stia ricostruendo la sua vita con un nuovo partner, anche se ci sono figli e se non si sia provveduta a nuovo matrimonio, quindi secondo la legge la certezza della formazione di una nuova famiglia, stronca l’assegno mensile.
Questo vale anche e soprattutto per le coppie di fatto e non soltanto per aver contratto un secondo matrimonio civile o religioso, la corte ha stabilito che con il subentrare di una convivenza viene a mancare la necessità del mantenimento da parte dell'ex coniuge, con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza alla famiglia di fatto, che non consisterebbe soltanto convivere come coniugi, ma indica la nuova unione prima di tutto come una 'famiglia con tutti gli oneri e onori che competono.
Forse restano ancora da chiarire alcuni punti salienti, come ad esempio, quando si può decretare l'inizio di questo nuovo legame e quali potrebbero essere le ricadute sulle pensioni di reversibilità concesse alla vedova o al vedovo, quando l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se questa non regolarizza la sua unione con il matrimonio, da quando viene considerata tale dalla legge, al momento una cosa è sicura, la legge alleggerisce il fardello dei tanti che si ritenevano cornuti e bastonati vedendo un’altra persona nel loro letto e dovevano anche aiutarli a vivere.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha giudicato superfluo l’assegno di mantenimento allorquando uno dei due ha ricostruito la sua vita formando una nuova famiglia anche senza essersi risposati, basta la certezza che la parte precedentemente più disagiata abbia o stia ricostruendo la sua vita con un nuovo partner, anche se ci sono figli e se non si sia provveduta a nuovo matrimonio, quindi secondo la legge la certezza della formazione di una nuova famiglia, stronca l’assegno mensile.
Questo vale anche e soprattutto per le coppie di fatto e non soltanto per aver contratto un secondo matrimonio civile o religioso, la corte ha stabilito che con il subentrare di una convivenza viene a mancare la necessità del mantenimento da parte dell'ex coniuge, con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza alla famiglia di fatto, che non consisterebbe soltanto convivere come coniugi, ma indica la nuova unione prima di tutto come una 'famiglia con tutti gli oneri e onori che competono.
Forse restano ancora da chiarire alcuni punti salienti, come ad esempio, quando si può decretare l'inizio di questo nuovo legame e quali potrebbero essere le ricadute sulle pensioni di reversibilità concesse alla vedova o al vedovo, quando l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se questa non regolarizza la sua unione con il matrimonio, da quando viene considerata tale dalla legge, al momento una cosa è sicura, la legge alleggerisce il fardello dei tanti che si ritenevano cornuti e bastonati vedendo un’altra persona nel loro letto e dovevano anche aiutarli a vivere.
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